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Statute (ITA)

STATUTO
del Consorzio per la Ricerca nell’Automatica
e nelle Telecomunicazioni (C.R.A.T.)

Articolo 1
(Denominazione)

   E’ costituito, ai sensi dell’art. 91 bis del D.P.R. 382/80, un Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile denominato “Consorzio per la Ricerca nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni” per brevità “C.R.A.T.”.

   I Consorziati che vi partecipano risulteranno da apposito Libro dei Consorziati. Ogni variazione della compagine consortile sarà fatta risultare anche nel Registro delle Imprese a cura dell’organo amministrativo mediante deposito del documento di delibera della variazione stessa.

Articolo 2
(Sede)

   Il Consorzio ha sede legale in Roma.

   Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere modificato l’indirizzo della sede consortile e possono essere istituiti e/o soppressi uffici e/o unità locali sempre nell’ambito dello stesso Comune. Il Consorzio può istituire con delibera dell’Assemblea sedi secondarie, filiali o rappresentanze al di fuori del Comune di Roma e all’estero.

Articolo 3
(Durata)

   Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2025.

   Tale termine potrà essere, con delibera assembleare, prorogato in relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell’oggetto del Consorzio o anticipato prima della scadenza indicata, nei casi previsti dalla legge e/o dal presente Statuto.

   Il termine suddetto si intende comunque prorogato di diritto per il tempo necessario al completo assolvimento di tutti gli impegni contrattuali assunti dal Consorzio.

Articolo  4
(Oggetto)

   Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha per oggetto la promozione di Iniziative per lo sviluppo dell’innovazione nel settore delle reti mobili e fisse nonchè sulla loro convergenza.
   In particolare, il Consorzio si prefigge, in via semplificativa, ma non limitativa, di:

  • presentare domande ed istanze ad enti pubblici nazionali e/o comunitari, per la concessione delle agevolazioni previste dalle vigenti normative a favore di iniziative/progetti per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, di sottoscrivere tutti gli atti relativi e conseguenti, nonchè di svolgere le relative attività di studio e ricerca;
  • favorire l’interazione tra i consorziati e tra questi ed istituzioni universitarie, Enti di ricerca ed Organismi, nazionali/internazionali, operare per la promozione e la diffusione sul territorio, anche al servizio di aziende ed enti esterni, delle conoscenze sviluppate nell’ambito delle finalità istituzionali, promuovere la collaborazione tra università ed azienda nei settori dell’automatica e delle telecomunicazioni favorendo e sviluppando il trasferimento di know-how tra Università e Industria;
  • pubblicare lavori scientifici;
  • eseguire attività di formazione e addestramento su tematiche di interesse industriale nei settori dell’automatica e delle telecomunicazioni;
  • agevolare il reclutamento di personale di ruolo da parte dell’Università;
  • istituire borse di studio sui temi di interesse del Consorzio;
  • svolgere attività di studio e ricerca eventualmente finanziate dai Consorziati.

   Il Consorzio, inoltre – anche per richiesta di consorziati o di terzi – si propone di svolgere Attività di ricerca applicata su tematiche quali sicurezza, qualità del servizio, mobilità su varie tecnologie radio, controllo del traffico, software di supporto per servizi telematici, tecnologie e servizi multimediali su IP, etc., tutte tematiche per il cui efficace sviluppo sarà determinante la cross-fertilizzazione tra metodologie e discipline provenienti dall’automatica, e dalle telecomunicazioni.

   Per il perseguimento del proprio scopo il Consorzio potrà avvalersi di finanziamenti e/o agevolazioni da Enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, potrà accettare contribuzioni, donazioni e/o lasciti da persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l’avvertenza che ogni Iniziativa (non costituente, quindi, Attività nel senso sopra spiegato) fruisca di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esterni.

   Il Consorzio, per l’attuazione dell’attività di ricerca, sviluppo, formazione del personale ed eventuale industrializzazione dei risultati, si avvarrà delle strutture e del personale dei consorziati, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti, e potrà costituire anche appositi laboratori misti di ricerca e sperimentazione.

Articolo 5
(Fondo consortile e Contributi)

   Il fondo consortile è costituito dall’ammontare dei contributi iniziali versati dai Consorziati all’atto dell’ingresso nel Consorzio. L’ammontare di tale contributo potrà essere modificato dall’Assemblea dei Consorziati.

   Oltre al contributo iniziale, ciascun Consorziato è chiamato a partecipare alle spese e ai costi di gestione del Consorzio con un contributo annuale determinato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

   Ai sensi dell’art. 91 bis del D.P.R. 382/80, le Università consorziate, non potendo erogare in alcun caso contributi in denaro, nè quale quota di partecipazione iniziale, nè quale contributo annuale di funzionamento, partecipano con un equivalente apporto di prestazione scientifica che dovrà risultare da apposita perizia.

Articolo 6
(Esercizio Sociale)

   L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

   Per ogni esercizio deve essere redatto, in osservanza della normativa vigente, un bilancio, che deve essere presentato in Assemblea per la sua approvazione entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell’esercizio.  

Articolo 7
(Ammissione di nuovi Consorziati)

   L’ammissione di nuovi Consorziati, che ne abbiano fatto formale richiesta per iscritto al Presidente del Consorzio, deve essere deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con l’unanimità dei partecipanti al Consorzio.

   Le condizioni di partecipazione e le modifiche che tale partecipazione potrà comportare nell’organizzazione e nel funzionamento del Consorzio saranno di volta in volta stabilite nella predetta deliberazione che definirà, tra l’altro, le condizioni e i vincoli concernenti l’entrata in possesso delle conoscenze e di quanto altro sarà posto a disposizione del Consorzio da parte del nuovo partecipante.

   L’ammissione di nuovi soggetti comporterà in capo agli stessi l’integrale accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento del Consorzio, laddove questo sia stato adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 20.

Articolo 8
(Recesso)

   Ogni partecipante ha facoltà di recedere dal Consorzio per giustificati motivi con un preavviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r al Presidente del Consorzio almeno 6 (sei) mesi prima della data di efficacia del recesso medesimo, sempre che il recesso non comprometta il risultato della ricerca o non comporti inadempimento di obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di terzi.

   In caso di recesso la quota di partecipazione al fondo consortile del Consorziato receduto si accresce proporzionalmente a quella degli altri Consorziati.

   L’accettazione del recesso, le sue modalità e le relative condizioni o garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione a tutti i Consorziati.

Articolo 9
(Esclusione)

   L’esclusione di un consorziato è deliberata dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei Consorziati, nelle ipotesi in cui un consorziato:

  1. sia sottoposto a fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali;
  2. abbia cessato la propria attività di impresa o sia stato posto in liquidazione;
  3. sia sottoposto a fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali;
  4. abbia cessato la propria attività di impresa o sia stato posto in liquidazione;

   Le deliberazioni assembleari relative all’esclusione devono essere notificate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata a/r, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all’adozione della deliberazione di esclusione al domicilio risultante nel libro dei consorziati.

   L’omesso versamento dei contributi previsti dal precedente articolo 5, entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione determina, con effetto dalla scadenza di detto termine, la sospensione del Consorziato dalla partecipazione a qualsiasi attività del Consorzio, fino all’avvenuto versamento dei contributi stessi.

   Qualora trascorrano oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, il Consorziato viene escluso dal Consorzio.

   L’eventuale esperimento dalla procedura di esclusione di cui ai precedenti capoversi non estingue il debito del Consorziato escluso nei confronti del Consorzio per i contributi non versati dallo stesso.

Articolo 10
(Obblighi dei Consorziati)

   I Consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, nel regolamento, ove questo sia stato adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 20, nonchè nelle deliberazioni adottate dagli organi consortili.

   Ciascun partecipante al Consorzio, a condizioni da convenire e nel rispetto delle procedure del proprio ordinamento, si impegna a mettere a disposizione del Consorzio medesimo le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le attività ed i mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi consortili.

   Ciascun Consorziato si obbliga a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni tecniche e/o commerciali provenienti da altri Consorziati di cui sia venuto a conoscenza nel corso di progetti sviluppati in adempimento dell’oggetto consortile.

Articolo 11
(Organi del Consorzio)

   Sono organi del Consorzio:

  • l’Assemblea dei Consorziati;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Tecnico-Scientifico;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Sindaci.

Articolo 12
(Assemblea dei Consorziati)

   L’Assemblea dei Consorziati, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni – prese in conformità alla legge ed al presente Statuto – obbligano tutti i consorziati ancorchè assenti o dissenzienti nonchè i loro aventi causa.

   Ogni Consorziato ha diritto ad un voto e partecipa all’Assemblea direttamente per mezzo del suo rappresentante.

   Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Consorziati che risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Consorziati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea e che siano in regola con il versamento dei contributi.

   L’Assemblea Ordinaria:

  • nomina il Consiglio di Amministrazione, designandone il Presidente;
  • nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi, individuandone il Presidente e determinandone i relativi compensi; l’Assemblea nomina altresì due Sindaci Supplenti;
  • approva il bilancio d’esercizio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito all’ammissione e all’esclusione dei Consorziati, non dovendosi computare nel relativo quorum il Consorziato di cui sia proposta l’esclusione;
  • delibera su qualsiasi altro argomento attribuito dalle leggi e dallo Statuto alle competenze dell’Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria dei Consorziati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione obbligatoriamente almeno una volta l’anno entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’esame e l’approvazione del bilancio d’esercizio e dei relativi allegati.

   L’Assemblea Ordinaria può inoltre essere convocata nel corso dall’esercizio sociale e qualora ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale richiesta, ovvero ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

   L’Assemblea Straordinaria delibera:

  • sulle modifiche dello Statuto consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  • sulla proroga e/o scioglimento anticipato del Consorzio e sua messa in liquidazione;
  • sulla nomina dei liquidatori, sui loro poteri e sui loro compensi;
  • su qualsiasi altro argomento attribuito dalle leggi e dallo Statuto alle competenze dell’Assemblea.

   L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata con avviso ai Consorziati – contenente l’elenco delle materie da trattare, la data e l’ora stabilite ed il luogo della riunione – inviato, al domicilio risultante dal Libro dei Consorziati, a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che dia garanzia dell’avvenuto ricevimento da parte dei destinatari almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso di convocazione potrà contenere altresì l’indicazione di una seconda convocazione, da fissarsi in una data diversa da quella prevista per la prima convocazione.

   E’ ammessa la possibilità che – secondo modalità specificate nell’avviso di convocazione – l’Assemblea si svolga utilizzando mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, sia consentito loro di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti e di ricevere e trasmettere i documenti oggetto di discussione. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il verbalizzante.

   L’Assemblea è validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consorziati e almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

   L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall’Assemblea che nominerà altresì un Segretario della riunione, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un Notaio nei casi previsti dalla legge. 

   Spetta al Presidente accertare la legale costituzione della stessa, regolamentarne la discussione e fissare le modalità delle votazioni.

   In prima e seconda convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consorziati.

   Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati.

   Le deliberazioni assunte dall’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, salvo che il verbale debba essere redatto dal Notaio.

Articolo 13
(Consiglio di Amministrazione)

   Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, di cui 2 (due) – tra cui il Presidente ed il Vice Presidente – espressione dei Consorziati privati, e 3 (tre) designati dalle Università e dagli altri Consorziati pubblici.

   I componenti dell’organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e prestano la loro attività a titolo gratuito.

   I Consiglieri di amministrazione decadono e cessano dalla carica, vengono sostituiti e revocati secondo le norme dettate in materia di società di capitali, per quanto compatibili.

   Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 del Codice Civile.

   L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può, pertanto, compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto  riservano all’Assemblea dei Consorziati.

   Il Consiglio di Amministrazione, in caso di dimissioni di uno o più dei suoi membri, può provvedere alla relativa sostituzione tramite cooptazione, secondo i termini e le condizioni di cui all’art. 2386 del Codice Civile; l’Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei Consorziati.

   Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno 2 (due) Sindaci.

   La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta al domicilio indicato da ciascuno degli Amministratori, anche a mezzo fax o altro equipollente mezzo di comunicazione di cui sia documentabile il ricevimento da parte del destinatario entro 3 (tre) giorni liberi prima della data prevista per la riunione.

   Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera validamente con la maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

   La riunione si ritiene comunque valida, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest’ultimo da un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

   E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l’uso di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia consentito loro di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

   Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto sull’apposito libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, viene sottoscritto, di volta in volta, da chi presiede la riunione e dal Segretario.

   Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; non possono costituire oggetto di delega le attribuzioni non delegabili ai sensi delle normative vigenti.

Articolo 14
(Presidente e Vice Presidente)

   Il Presidente del Consorzio ha la rappresentanza legale e processuale del Consorzio.

   In caso sua assenza e/o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere di Amministrazione più anziano. La firma del Vice Presidente (o del Consigliere Anziano) costituisce la prova dell’assenza od impedimento del Presidente (e del Vice Presidente).

   Il Presidente, in particolare:

  • convoca l’Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
  • provvede all’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Amministrazione;
  • in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di ogni impegno di spesa e/o deroghe al budget, sottoponendolo all’esame del Consiglio per la relativa ratifica nell’adunanza immediatamente successiva, da convocarsi senza ritardo.

Articolo 15
(Comitato Tecnico-Scientifico)

   Il Comitato Tecnico-Scientifico è l’organo consultivo tecnico-scientifico del Consorzio ed è composto da esperti nei campi di attività del Consorzio stesso.

   Il Comitato Tecnico-Scientifico, nominato dal Consiglio  di Amministrazione, è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque), di cui almeno 3 (tre) designati dalle Università e dagli altri Consorziati pubblici ed i rimanenti dagli altri Consorziati

   Ne è membro di diritto il Presidente del Consorzio.

   Ogni membro dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

   Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al suo interno un coordinatore, individuato tra i componenti designati dall’Università, che ne presiede le riunioni.

   Il Comitato ha la funzione di individuare ed indicare al Consiglio di Amministrazione le linee tecnico-scientifiche che potranno essere seguite dal Consorzio, concorrendo altresì all’individuazione ed all’elaborazione dei programmi di attività del Consorzio medesimo.

   A tal fine il Comitato Tecnico-Scientifico:

  • esamina progetti di studio e di ricerca da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  • avanza al Consiglio di Amministrazione proposte sulle linee operative del Consorzio stesso;
  • fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici, oltre che nei casi previsti dallo Statuto, ogni volta che ne sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

   Di ciascuna riunione del Comitato Tecnico-Scientifico viene redatto verbale custodito presso la sede del Consorzio e della delibera assunta va fatta comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
(Collegio Sindacale)

   L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi, nominandone il Presidente e determinandone i relativi emolumenti; l’Assemblea provvede altresì alla nomina di due Sindaci Supplenti.

   Tutti i Sindaci nominati dall’Assemblea devono essere iscritti nell’Albo dei Revisori Contabili e durano in carica sino alla data dell’Assemblea dei Consorziati convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

   Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti indicati all’art. 2403 del Codice Civile provvede anche, ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile, al controllo contabile nel rispetto sia delle norme civilistiche che dei principi contabili.

   E’ ammessa la possibilità che anche le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17
(Scioglimento e liquidazione)

   Il Consorzio si scioglie al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 2611 del Codice Civile.

   Al verificarsi di una di tali cause di scioglimento, l’Assemblea stabilisce le norme per la liquidazione e nomina uno o più liquidatori conferendo loro ogni potere per la definizione dei rapporti in corso, determinandone i relativi compensi.

Articolo 18
(Destinazione degli avanzi di gestione)

   Il Consorzio, che non ha fini di lucro, deve tendere all’autosufficienza di gestione; eventuali avanzi di gestione  realizzati dal Consorzio non possono essere ripartiti fra i Consorziati e, non potendo formare cumulo nel fondo consortile, saranno reinvestiti nelle Iniziative del Consorzio.

Articolo 19
(Controversie)

   Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che siano suscettibili di essere risolte per arbitrato, saranno devolute ad un arbitro, nominato dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

   L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro giudicherà secondo diritto in base agli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato entro 90 giorni dalla data di accettazione della nomina. La sede dell’arbitrato sarà Roma.

Articolo 20
(Regolamenti e Norme di rinvio)

   Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano più analiticamente precisate le modalità operative del Consorzio.

   Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia.